Dipartimento del Rubicone - Distretto Il di Cesena Cesena 4 settembre 1807 Il Vice - Prefetto Conosciuta la necessità di provvedere con uno stabile Regolamento alla indennità e competenza de' Professori di Musica, che debbono d'or'innanzi agire in questa Comune di Cesena: Sentita l'autorità superiore, e specialmente facoltizzato con Dispaccio del Sig. Consigliere di Stato Prefetto di Dipartimento I. Settembre corrente Num. 93 10. Sezione Il. Ordina, e decide: |
I. | E' costituita nella Comune di Cesena una Società filarmonica per le Musiche, la quale avrà solo il diritto d'intervenire alle funzioni, rimanendo proibitivo l'erigersene altre sotto qualunque titolo, modificazione, o pretesto. | |||||||||||||||||||||||||
II. | IL questa composta de' Professori di Musica tanto vocale, che istrumentale, e sarà sotto la dipendenza e direzione del Maestro di Cappella della Comune legalmente nominato, e riconosciuto. | |||||||||||||||||||||||||
III. | E' facoltativo a chiunque l'entrare nella riferita Società filarmonica purché venga approvato coi modi seguenti. | |||||||||||||||||||||||||
IV. | Tutti i Cantori, e Suonatori stabiliti nella Comune, che vorranno impiegarsi nelle musiche presenteranno istanza per iscritto alla Vice-Prefettura per essere ammessi all'esame, ed accettati nella Società filarmonica. | |||||||||||||||||||||||||
V. | Il Vice-Prefetto, in concorso di un'Individuo del Comune da elegersi da lui, e di uno de' Canonici del Capitolo da proporsi dall'Ordinario, fa assoggettare il ricorrente mediante il Maestro di Cappella, ed un Professore di canto, o dell'istrumento che si suona dallo stesso, all'opportuno esperimento, e dietro il loro voto la Commissione accetta, o ricusa la domanda. | |||||||||||||||||||||||||
VI. | Seguito l'Esame, ed accettato il petente, viene munito di una patente da rilasciarsi dalla Vice-Prefettura, secondo la Modula superiormente approvata, esistente ne' suoi registri. | |||||||||||||||||||||||||
VII. | La Società filarmonica è specialmente sorvegliata dal Canonico, di cui all'articolo V. il quale agisce ancora come Delegato Politico in tutti gli oggetti relativi. | |||||||||||||||||||||||||
VIII. | Qualunque Professore volesse abbandonare il Servizio nella Musiche sarà tenuto a farne rinunzia in iscritto al Delegato politico. | |||||||||||||||||||||||||
IX. | I Posti che verranno a ciascun Professore stabiliti, e saranno espressi nelle rispettive patenti sono immutabili. | |||||||||||||||||||||||||
X. | Gli avanzamenti di posto si fanno in ragione composta di merito e di anzianità, e grado per grado, dalla Commissione indicata al Paragrafo V. sopra rapporto del Delegato, il quale sentirà il parere del Maestro di Cappella. | |||||||||||||||||||||||||
XI. | A tutte le Musiche ecclesiastiche che si fanno in questa Comune senz'alcuna eccezione sarà invitata l'intera Società Filarmonica. | |||||||||||||||||||||||||
XII. | Eè facoltativo di qelli che fanno le Feste l'aggiungere Professori forestieri di canto o di suono alla società filarmonica della Città. In questo caso il Maestro di Cappella destinerà ai medesimi il posto conveniente al loro merito. | |||||||||||||||||||||||||
XIII. | Nessun dilettante, o professore può essere ammesso in Orchestra senza intelligenza del Maestro di Capella e del Delegato Politico. | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Il Maestro di Cappella o il professore che dopo di aver prestato un lungo servizio nella Società filarmonica si rendessero inabili per età, o per cronica malattia a sostenere le fatiche del loro rispettivo Impiego dietro rapporto del Delegato, ed approvazione della Commissione sono giubilati | |||||||||||||||||||||||||
DEL MAESTRO | ||||||||||||||||||||||||||
XV. | Il Maestro di Cappella, dopo di aver fissata la Musica con quelli che l'avranno chiesta dovrà fare invitare tutti i professori per mezzo di un bidello che verrà pagato colla cassa della Società e che avrà anche il peso di andare a riscuotere l'importo delle Musica sotto gli ordini del Cassiere. | |||||||||||||||||||||||||
XVI. | E' obbligo del Maestro di fare ed aver pronte tutte le composizioni di Musica vocale, che accorreranno pel servizio delle funzioni ecclesiastiche. | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | E', inoltre tenuto ad intervenire personalmente ad ogni Musica e prestarsi con impegno, perché tutto proceda con ordine, regolarità e buona disciplina. | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | In caso di malattia o di altro legittimo impedimento da riconoscersi dal Delegato, potrà farsi rimpiazzare da quella persona, che troverà capace, approvata che sia dal Delegato medesimo. | |||||||||||||||||||||||||
DEI PROFESSORI | ||||||||||||||||||||||||||
XIX. | Ogni professore dovrà essere subordinato al Maestro di Cappella ed obbedirlo in tutto ciò che riguarda la esecuzione del rispettivo incombente. | |||||||||||||||||||||||||
XX | Dovrà inoltre ciascun Professore intervenire in persona ad ogni Musica, a cui sarà stato invitato, e in caso di malattia o di assoluta impotenza, dovrà appena ricevuto l'invito, prevenirne opportunamente il Maestro per le debite avvertenze e misure. | |||||||||||||||||||||||||
XXI. | I Professori sono obbligati di recarsi a tutte quelle prove, che il Maestro giudicherà necessarie alla migliore esecuzione de' pezzi Musicali. | |||||||||||||||||||||||||
DEL CASSIERE | ||||||||||||||||||||||||||
XXII. | La Società filarmonica sotto la presidenza del Delegato Politico nominerà nel suo seno a pluralità di Voti un idoneo Cassiere, o Depositario da approvarsi dal Delegato. | |||||||||||||||||||||||||
XXIII. | Il Cassiere è obbligato di tenere due libri, uno di entrata, e l'altro di uscita. | |||||||||||||||||||||||||
XXIV. | Il Cassiere, giusta gli ordini del Delegato distribuisce gli'Introiti ai Professori appena incassati, a norma del grado o stipendio fissato a ciascuno. | |||||||||||||||||||||||||
XXV. | Alla fine dell'Anno rende conto al Delegato Politico della sua amministrazione, e questi ne fa parte in opportuna sessione alla Società filarmonica. | |||||||||||||||||||||||||
DEGLI STIPENDI | ||||||||||||||||||||||||||
XXVI. | Il Delegato Politico, sentito il Maestro di Cappella, e conosciute le costumanze vigenti propone all'approvazione della Vice-Prefettura diverse tabelle d'Indennizzi proporzionati ai posti, ed alle varie qualità della funzioni. | |||||||||||||||||||||||||
XXVII. | Nè il Maestro, nè i Professori potranno arbitrariamente alterare le suddette, e poiché saranno state approvate coi modi dell'Articolo V. e solamente ove di seguito si trovassero mal proporzionate si potranno sopra ricorso degl' interessati riformare | |||||||||||||||||||||||||
DELL 'ASSENZA | ||||||||||||||||||||||||||
XXVIII. | Il maestro, o Professore, che mancasse d'intervenire alle musiche è soggetto ad una multa. | |||||||||||||||||||||||||
XXXIX. | . Il Maestro, o Professore, che giustifichi a tempo l'assenza col titolo di Malattia è ritenuto come presente. | |||||||||||||||||||||||||
XXX. | Il Maestro, che manchi personalmente senza il titolo suddetto perde la metà del suo emolumento, poiché l'altra metà gli viene accordata per la somministrazione che è tenuto di fare in ogni modo della Musica occorrevole. | |||||||||||||||||||||||||
XXXI. | Il Professore mancante come sopra perde l'intero assegnamento. | |||||||||||||||||||||||||
XXXII. | Il Maestro, o Professore rilevato mancante, o senza pervenire in tempo dell'assenza o per mal talento, puntiglio, e negligenza oltre a quanto è fissato negli Art. XXX. XXXI. perde in oltre la metà di più del suo assegnamento. | |||||||||||||||||||||||||
XXXIII. | Nè il Maestro nè i Professori possono allontanarsi dalla Comune senza permesso. Nessuna licenza può derogare ai Paragrafi XXX. XXXI. | |||||||||||||||||||||||||
XXXIV. | Le multe rimangono in deposito presso il Cassiere da impiegarsi per fare l'annua festa di S. Cecilia. | |||||||||||||||||||||||||
DELL' ORCHESTRA DEL TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||
XXXV. | I Professori della Società filarmonica avranno d'or'innanzi il diritto prelativo d'intervenire agli spettacoli Teatrali, e saranno di concerto con la Direzione del Teatro fissati gl'indennizzi a ciascuno competenti, e le regole e provvidenze da osservarsi sulle massime nella presente emanate. | |||||||||||||||||||||||||
XXXVI. | Per questi oggetti la Direzione Teatrale verrà ritenuta rivestita delle incombenze assegnate in questa al Delegato politico per le Musiche ecclesiastiche. | |||||||||||||||||||||||||
BRIGHENTI Il Segretario della Vice-Prefettura Zefirino Re. Dalla Stamperia Dipartimentale Roveri, e Casali. | 2. REGOLAMENTO DELLA BANDA COMUNALE DI CESENA |
|||||||||||||||||||||||||
approvato dall'Ill.ma Magistratura | ||||||||||||||||||||||||||
Lì 27 novembre 1846 | ||||||||||||||||||||||||||
Cesena presso Biasini e Soci | ||||||||||||||||||||||||||
REGOLAMENTO |
||||||||||||||||||||||||||
per | ||||||||||||||||||||||||||
Banda comunale nella Città di Cesena |
||||||||||||||||||||||||||
TITOLO l. | ||||||||||||||||||||||||||
Sistemazione del Corpo |
||||||||||||||||||||||||||
1. | . Il numero dei bandisti viene fissato a trentadue individui compreso l'Avvisatore, il di cui ufficio resta spiegato dalla qualifica stessa. | |||||||||||||||||||||||||
2. | Questi adunati eleggeranno sempre per iscrutinio segreto, ed a maggioranza di voti sei individui del Corpo stesso, i quali come Capi formano il Consiglio di Amministrazione, e di Disciplina. Avrà il primo di Essi il titolo di Direttore, il secondo di Banda ed Economo, il sesto di Cassiere. La durata di tali cariche è di un biennio, al cessare del quale dovrà divenirsi a nuove nomine. Potranno essere conferinati quelli del biennio antecedente previa però, rispetto al Direttore, e Capo Banda, l'approvazione della Sacra Congregazione degli Studi | |||||||||||||||||||||||||
3. | Le attribuzioni che si accordano al Direttore consistono nell'istruire i bandisti, tradur- re e comporre pezzi di musica, assegnare a ciascuno il posto a termini dell'Art. 14. ordinare e dirigere le prove tanto parziali che complessive. In concorso del Capo Banda stabilirà i contratti, e le spese da sostenersi colla cassa comune. Il Capo Banda sorveglierà tutto il Corpo Bandistico, ed il retto andamento di esso sotto ogni rapporto. L'Ispettore dovrà presiedere sempre agli esercizj o prove, notando l'intervento, e la mancanza dei bandisti, lo studio ed il profitto, non che l'andamento di ogni operazione. Alla fine d'ogni trimestre verificherà il conto a cassa, i riparti, le ritenzioni, tenendo riscontro di tutto. Il Cassiere dovrà dare esatto conto dell'amministrazione al Capo Banda, al Direttore, ed Ispettore in ogni trimestre, ed il riparto dei proventi trimestrali sarà eseguito dal Direttore dietro gli annotamenti fatti dall'Ispettore. Il Vice-Direttore, ed il Vice-Capo Banda ed Economo assumeranno le relative attribuzioni in caso di malattia, assenza, o di qualunque altro legittimo impedimento dei Titolari. | |||||||||||||||||||||||||
4. | La Società dei bandisti si riunirà d'ordinario tre volte in ogni Anno per trattare, e discutere gli amari che riguardano il Corpo medesimo. Si radunerà poi straordinariamente ogni qual volta lo esigga il bisogno con avviso da farsi dal Direttore a ciascun individuo, previo l'assenso dell'Autorità Governativa che ha diritto d'assistervi, quando lo creda espediente, anche per mezzo di un Rappresentante. | |||||||||||||||||||||||||
5. | Niuna risoluzione del Corpo Bandistico avrà forza definitiva se non sarà intervenuta la metà degl'lndividui che lo compongono, e non sarà stata addottata dalla maggioranza di coti. | |||||||||||||||||||||||||
TITOLO Il. |
||||||||||||||||||||||||||
Ammissione al Corpo, ed abbandono |
||||||||||||||||||||||||||
6. | Gli Individui che vorranno far parte della Banda Musicale come Alunni, od in seguito come Bandisti saranno scelti dal Corpo a maggioranza di voti, previa per altro la espressa approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, e Governativa, non che della Illustrissima Magistratura Comunale. Ammessi in simil guisa sono tenuti ed obbligati dichiarare in iscritto che saranno ad osservare nella sua pienezza il presente Regolamento. | |||||||||||||||||||||||||
7. | La durata dell'alunnato è di un Anno. Verificato il profitto richiesto, al principiare del secondo semestre, l'Alunno percepisce la metà del soldo da fissarsi a giudizio del Direttore. Supplendo ad un Suonatore bandista nel primo semestre gli Alunni percepiranno la metà del soldo che sarebbe dovuto al supplito; e se ciò avviene negli ultimi sei mesi, il soldo intero. | |||||||||||||||||||||||||
8. | Il profitto straordinario, la diligenza, e la subordinazione abbreviano l'Alunnato. Per ragioni opposte è protratto a giudizio, e volontà del Direttore. | |||||||||||||||||||||||||
9. | Gli alunni debbono religiosamente adempiere gli obblighi che corrono ai suonatori bandisti, oltre altri speciali che saranno inferiormente dichiarati. | |||||||||||||||||||||||||
10. | Il bandista che per qualsivoglia cagione intenda abbandonare il Corpo dovrà denunciarlo per iscritto un mese prima al Direttore, o Capo Banda sotto pena di perdere I' emolumento trimestrale. Che se ad eludere questa disposizione, abbandonerà il Corpo dopo aver percetto la sua quota nel riparto trimestrale, oltre d'essere perpetuamente interdetto a formar parte della Banda Musicale, se l'abbandono fraudolento sia per recar danno a tutto il Corpo, l'Illustrissima Magistratura Comunale dietro rapporto del Direttore sarà in facoltà di prendere contro di lui núsure di rigore, non escluso il carcere. | |||||||||||||||||||||||||
TITOLO III. |
||||||||||||||||||||||||||
Esercizi periodici, e discipline relative |
||||||||||||||||||||||||||
11. | Le prove sono ordinarie, e straordinarie. Le ordinarie avranno luogo una volta la settimana nel luogo, giorno ed ora da destinarsi. Fissato il luogo, giorno ed ora, niun avviso deve precedere per la riunione, ed ogni bandista è obbligato d'intervenire. In caso di sospensione a ciascuno ne sarà dato avviso. Le straordinarie saranno ordinate dal Direttore, o Capo Banda ogni qual volta si credono necessarie. Queste potranno ordinarsi o al complesso dei Bandisti, o ad una parte. In ambedue i casi il suonatore anche più perito è tenuto presentarsi, perché la esecuzione in faccia al pubblico sia maggiormente esatta, e perché in quelle approfittino specialmente gli Alunni, ed i meno capaci. Tali prove ordinarie, e straordinarie sono sotto la responsabilità del Direttore. | |||||||||||||||||||||||||
12. | Quando sarà aperto con Opera il Teatro Comunale, non hanno luogo le prove ordinarie. Una qualche speciale circostanza accorda il diritto al Direttore d'intimare le prove straordinarie. | |||||||||||||||||||||||||
13. | Per queste saranno i bandisti avvertiti un giomo innanzi, salvi i casi d'urgenza, per i quali il Direttore potrà convocarli in un termine minore | |||||||||||||||||||||||||
14. | Il Direttore e Capo Banda designano i posti convenienti a tutti i bandisti i quali per qualunque ragione non potranno scambiare senza un ottenuto permesso. | |||||||||||||||||||||||||
15. | Le prove importantissime richieggono indispensabilmente che tutti i bandisti siano radunati nelle ore stabilite, perché il ritardo di qualcuno sarebbe cagione di noioso perditempo. Quindi l'ispettore resta incaricato d'informare il Direttore, e Capo Banda della mancanza di qualsiasi Individuo per verificare se il non intervento sia derivato da giusta cagione, la quale vien limitata ai soli, e peculiari casi di malattia, e di assenza preventiva all'avviso. Però se dopo il ricevuto intimo, qualcuno avrà plausibile motivo di assentarsi, sei ore prima di convocarsi dovrà renderne inteso il Direttore, o Capo Banda, dai quali riporterà il permesso in iscritto. La mancanza illegittima resta punita colla maggior multa prescritta inferiormente. | |||||||||||||||||||||||||
16. | Alle prove, e molto meno alle funzioni è vietato ad ogni Suonatore far gesto che possa eccitare i Compagni al riso o pronunciare parole da rendere ridicolo altrui. t riprovato l'abuso del vino come quello che serve di vergogna, e danno al Corpo intero. Tali mancanze sono punite nelle prove colla multa di bajocchi cinque, nelle funzioni colla perdita dell'emolumento, e colla espulsione nei recidivi. Se tali mancanze poi si commetteranno dai bandisti nelle Funzioni Sacre sono punite colla immediata espulsione dal Corpo. | |||||||||||||||||||||||||
17. | Si accorda mezz'ora di tolleranza per qualunque intervento, scorsa la quale, e fatto l'appello corre la multa. | |||||||||||||||||||||||||
18. | Il bandista che giunge fatto l'appello è multato di bajocchi tre, dopo la prima suonata di bajocchi cinque, dopo tre suonate di bajocchi otto, se manca al tutto di hajocchi quindici. | |||||||||||||||||||||||||
19. | Niuno può assentarsi dopo essere intervenuto alla prova, ne può rifiutarsi di suonare i pezzi da provarsi, a meno che non ne ottenga il permesso. Senza questo la multa è di bajocchi dieci. | |||||||||||||||||||||||||
20. | Viene parimenti multato di bajocchi dieci il bandista che si reca alla prova senza strumento, e tutto ciò che gli è necessario | |||||||||||||||||||||||||
21. | Dato dal Direttore il segno d'incominciamento della prova, ogni Suonatore deve collocarsi al suo posto senza indugio, e stare ai cenni del medesimo. | |||||||||||||||||||||||||
22. | E prescritto nelle prove, e nelle funzioni un perfetto silenzio, ed è vietato fiutare, e preludiare interottamente sul proprio strumento al tempo dell'accordo. Contraffagendo a questo la multa è di bajocchi uno nelle prove, e di Lai. due nelle funzioni. | |||||||||||||||||||||||||
23. | E inibito ogni bandista di seco condurre alle prove persone estranee al corpo, salvo il pertnesso del Direttore. | |||||||||||||||||||||||||
24. | Le ritenzioni hanno luogo sulla quota che si dovrebbe al multato per la più prossima funzione, ed in mancanza di essa nella ripartizione della massa trimestrale. Tali ritenzioni vengano ripartite a favore dei più diligenti secondo le annotazioni dell'Ispettore. | |||||||||||||||||||||||||
TITOLO IV. |
||||||||||||||||||||||||||
Contravvenzioni alle Funzioni, e loro emenda |
||||||||||||||||||||||||||
25. | Il bandista, che giunge alle funzioni fatta la prima suonata perde un terzo de! provento, dopo due una metà dei medesimi, più oltre l'intero. | |||||||||||||||||||||||||
26. | Chiunque senza legittimo impedimento da giustificarsi come superiormente è prescritto, manca alle funzioni straordinarie Comunali, ai funerali di qualche bandista, alla Festività di santa Cecilia, ed in altre funzioni nelle quali tutti d'accordo intervengono senza la percezione di emolumento sarà multato di hai. quaranta. Così pure il bandista che ricusa di far parte ad una funzione secondo il modo da spiegarsi, oltre la perdita dell'emolumento a lui dovuto, viene multato eziandio di bajocchi venti. | |||||||||||||||||||||||||
27. | E espulso dal Corpo il bandista, che per tre volte in un trimestre ricusa senza giustificazione d'intervenire alle funzioni. | |||||||||||||||||||||||||
28. | Se una malattia vieta al bandista condursi alle funzioni, egli non perde l'emolumento', che gli si compete. Quando ciò avvenga o per impegni straordinario assunti, o risguardanti la professione di Suonatore, o per qualsiasi altro affare, l'emolumento della funzione è perduto e non ha luogo la multa. | |||||||||||||||||||||||||
29. | Senza il permesso del Direttore i bandisti non possono accordarsi fra loro per suonare separatamente in funzioni, come non possono formar corpo e concerti con suonatori estranei. Contravenendo a questo Articolo, la pena è la espulsione. | |||||||||||||||||||||||||
30. | L'ordine, e la durata dell'Unione comandano subordinazione ai Capi eletti. Chi manca a ciò sarà multato di bajocchi venti per la prima volta, colla espulsione chi è recidivo. | |||||||||||||||||||||||||
31. | Gli Alunni che mancano alle prove, e funzioni senza allegare, e giustificare legittima cagione, sono multati al doppio dei bandisti, e non volendo, o potendo soddisfarla, si prolunga l'alunnato di un mese. | |||||||||||||||||||||||||
32. | L'Avvisatore non avvertendo i bandisti, e gli Alunni per le prove, e funzioni secondo le date istruzioni, resta multato per quanto pagarebbe il bandista mancante per colpa. | |||||||||||||||||||||||||
TITOLO V. |
||||||||||||||||||||||||||
Proventi, Distribuzione, Spese ecc. |
||||||||||||||||||||||||||
33. | Gli emolumenti che si percepiscono dalla Banda per funzioni, ed altro si versano nella Cassa Comune. | |||||||||||||||||||||||||
34. | La distribuzione dei proventi si eseguisce di tre mesi in tre mesi, ed è ragguagliata in ragione dello Scudo. Il Direttore proporziona il soldo alle qualità dello strumento, ed all'abilità del Suonatore coll'approvazione del Consiglio Amministrativo. | |||||||||||||||||||||||||
35. | Le spese fatte colla Cassa Comune debbono manifestarsi ai bandisti nel tempo della trimestrale distribuzione. | |||||||||||||||||||||||||
36. | Il Cassiere non può fare pagamenti senza mandato firmato dal Direttore, ed è espressamente inabilitato di dare acconti ai bandisti. | |||||||||||||||||||||||||
37. | In varii modi possono stabilirsi i Contratti per comodità dei Rev. Sigg. Parrochi, o Priori delle Feste. Questi contratti si ponno fare o per Banda intera, o per metà di essa, o per un terzo. | |||||||||||||||||||||||||
38. | La divisione del Corpo in metà, terzo ecc. si fa dal Direttore e Capo Banda. Ciascuno deve uniforirnarsi a tale ripartizioni, e destinazioni, ed il Contravventore sarà sospeso, e non percepirà alcun emolumento. | |||||||||||||||||||||||||
39. | Allorchè una parte dei bandisti sia impiegata al Teatro, od altrove, i bandisti liberi li suppliranno anche più volte di seguito con diritto di percepire I' emolumento dei suppliti. | |||||||||||||||||||||||||
40. | Dovendosi il Corpo Bandistico assestare dalla Città, deve riportare il preventivo perirnesso dall'Autorità Governativa a cura del Direttore'o Capo Banda. | |||||||||||||||||||||||||
41. | Per tutto ciò che non è stato contemplato, disposto, e provveduto col presente Regolamento, nella evenienza di casi imprevisti, il Consiglio di Amnúnistrazione coll'assistenza dell'111.mo. sig. Presidente addotterà quelle provvidenze, e misure, che saranno richieste dalle circostanze. | |||||||||||||||||||||||||
42. | Il presente Regolamento, appena verrà approvato dalla Sacra Congregazione degli Studi, sarà conservato nell'Archivio della stessa Banda a cura dell'Ispettore, come sarà trasmessa copia autentica tanto a Monsignor Vescovo, quanto all'Eminentissimo Legato di Forlì. | |||||||||||||||||||||||||
43. | Tutti i componenti la Banda suddetta si uniformeranno agli ordini, ed alle prescrizioni delle Superiorità colla debita prontezza, e subordinazione, salvo il ricorso alla S. Congregazione degli Studi. | |||||||||||||||||||||||||
TITOLO VI. |
||||||||||||||||||||||||||
CONSIGLIO AMMINISTRATIVO |
||||||||||||||||||||||||||
N 1 Turci Angelo Direttore, 2. Teodorani Giovanni Capo Banda, 3. Biondini Giovanni Ispettore, 4. Dominci Quirico Vice-Direttore, 5. Pizzi Giuseppe Vice-Capo ed Economo, 6. Teodorani Paolo Cassiere | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Si ringrazia la Prof.sa Raffaella Benini e la Filarmonica di Trento per la gentile concessione del documento. |